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Il testo di legge D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
Definizione delle norme generali sul diritto dovere all’istruzione e alla formazione
 

In merito all'obbligo scolastico e formativo dei minori (come definito dalla L.N° 144 del 99), il D.L. N° 76 del 15.4.2005 ha apportato sostanziali modifiche:
Non si parla più di obbligo scolastico e di obbligo formativo, bensì di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino ai 18 anni di età.
Ciò comporta che
1) ogni minore dovrà frequentare per almeno 12 anni  o comunque fino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il 18esimo anno di età (art. 1 comma 3)
2) dopo la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) potrà iscriversi ad una scuola secondaria di secondo grado (ex superiori), oppure accedere alla formazione professionale, oppure iniziare un percorso di apprendistato con formazione ( questo resta uguale). La scuola secondaria di secondo grado propone inoltre percorsi integrati di scuola-extrascuola che prevedono un monteore suddiviso tra frequenza scolastica e formazione professionale presso uno degli enti accreditati (es. IAL, ECAP, CERFORM  ecc) individuati dalla scuola.(art. 1 comma 3)
3) dalla scuola secondaria di secondo grado non è più possibile ritirarsi come avveniva finora, in quanto se un ragazzo smette di frequentare ciò si configura come abbandono scolastico al pari di quanto avviene per la scuola secondaria di primo grado, quindi con segnalazione da parte della scuola al sindaco e successive sanzioni.
4) chi accede alla formazione professionale ha un tutor il quale è responsabile della certificazione del percorso dello studente, e risponde in prima persona del mancato assolvimento dell'obbligo.
5) la stessa cosa vale per gli studenti stranieri residenti in Italia (art.1 comma 6)
6) per il biennio degli istituti secondari superiori e per la formazione professionale l'iscrizione e la frequenza sono gratuite (art. 6 comma 1)
7) Responsabili dell'adempimento del diritto-dovere sono i genitori ( art. 5 comma 1)
8) Responsabili della vigilanza sono il comune, i dirigenti scolastici, il responsabile dell'ente formativo, la provincia attrraverso i centri per l'impiego, chi assume con contratto di apprendistato (art. 5 comma 2)

Le altre leggi

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Pagina aggiornata il 19.05.2012
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